ISMedia-ADR ISMedia-ADR - FAQ

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Mediazione

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COME FUNZIONA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
 
CHI PRESENTA LA DOMANDA ?
Una parte oppure tutte le parti congiuntamente.

COME PRESENTARE LA DOMANDA ?
La parte che intende attivare il procedimento di mediazione (“parte istante”) presenta la domanda direttamente presso la segreteria di ISMEDIA-ADR SRL (Via Attilio Gasparro 16 , Messina, orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.30), versando le spese di avvio.
La domanda può essere presentata anche mediante una delle seguenti modalità:
- presso le sedi ISMEDIA_ADR srl;
- pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  inviando il modulo che si può compilare alla sezione istanze nel sito www.ismedia-adr.com,  allegando copia della contabile bancaria del bonifico delle spese di avvio della procedura e, necessariamente, copia del documento d'identità di chi attiva la domanda. Il modulo cartaceo deve essere depositato prima del primo incontro informativo.
 
COSA DEVE CONTENERE LA DOMANDA ?
La domanda può essere redatta sulla base del modulo scaricabile dal sito web dell'organismo e, comunque, deve contenere:
il nome dell'organismo di mediazione;
i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di legge;
i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
dati identificativi dei difensori, dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento. 
 
È NECESSARIA L’ASSISTENZA DELL’AVVOCATO ?
Nelle materie di cui all'art. 5, co. 1 bis D.Lgs 28/2010, in cui é prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti non possono partecipare al procedimento se non assistite dal un legale.
 
CHI DESIGNA IL MEDIATORE ?
Il Responsabile dell’Organismo.

QUALI SONO I CRITERI DI NOMINA DEI MEDIATORI ?
Per garantire l’imparzialità la designazione del Mediatore avviene secondo rigorosi criteri di turnazione che tengano conto dell’oggetto e del valore della controversia

LE PARTI POSSONO SCEGLIERE IL MEDIATORE ?
Le parti possono individuare congiuntamente il Mediatore tra i nominativi inseriti negli elenchi, prima della designazione da parte del Responsabile dell’organismo.
Nelle mediazioni in specifiche materie (per es. responsabilità medica) il Responsabile dell’Organismo potrà designare il Mediatore, anche prescindendo dal criterio della turnazione, tra i professionisti che abbiano dichiarato e dato prova di specifica competenza ed esperienza.

QUANDO SI TIENE IL PRIMO INCONTRO ?
Il Responsabile dell’Organismo fissa la data del primo incontro tra le parti entro 15 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative, previo pagamento delle spese di avvio del procedimento.

DOVE SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ?
Presso la sedi di ISMEDIA-ADR SRL o in altra sede concordato tra tutte le parti chiamate e presenti in mediazione e l'Organismo.

COME SONO GARANTITE L’IMPARZIALITÀ, L'INDIPENDENZA E LA NEUTRALITÀ DEL MEDIATORE ?
Prima dell’inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell’incontro con le parti, il Mediatore sottoscrive un’apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Il Mediatore iscritto nell'elenco dei mediatori di ISMEDIA-ADR ha aderito al codice etico ed accettato il regolamento dell'organismo.
QUALI SONO LE MATERIE PER LE QUALI È POSSIBILE RIVOLGERSI AD ISMEDIA-ADR ?
È possibile presentare una domanda di mediazione in materia civile, societaria e commerciale, purché abbia ad oggetto diritti disponibili.

IN QUALI IPOTESI È OBBLIGATORIO LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ?
quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5, co. 1 bis, D.Lgs 8 marzo 2010 n. 28 (c.d. tentativo obbligatorio di conciliazione);
quando la mediazione è delegata dal giudice, anche in sede di giudizio di appello, ex art. 5 n. 2 D.Lgs 28/2010

quando la mediazione è prevista da una specifica clausola contrattuale (per es. inserita nello statuto di una società o in un contratto civile o commerciale). 
SI PUO' PRESENTARE UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE NEI CASI IN CUI NON SIA OBBLIGATORIAMENTE PREVISTA DALLA LEGGE ?
Si, la procedura di mediazione può essere attivata per iniziativa di una o ambedue le parti è (la c.d. mediazione “volontaria”) in materia civile, societaria e commerciale, purché abbia ad oggetto diritti disponibili..
 
QUANTO COSTA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ?
Il costo, a carico di ciascuna parte, per le spese di avvio del procedimento pari a € 40,00 (oltre iva) per le liti di valore fino a 250.000,00 e di euro 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore ed oltre le spese vive documentate.
L'indennità di mediazione, nel caso in cui si avvia il procedimento dopo il primo incontro informativo, è fissata dalle  tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia.
Le “spese di mediazione” comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.
ISMEDIA-ADR applica le tariffe così come previste dalla tabella per gli organismi pubblici in allegato al DM 180/2010 e succ. mod.

COSA E' IL "PRIMO INCONTRO INFORMATIVO" ?
L’art.8 co. 1, D.Lgs.28/10 prevede, nei casi di mediazione c.d. "obbligatoria", che le parti possono partecipare al "primo incontro informativo" durante il quale il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Al primo incontro informativo le parti possono partecipare pagando solo le spese di avvio del procedimento.
TARIFFE RIDOTTE PER IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE “OBBLIGATORIO”
Per le controversie per le quali il tentativo di mediazione è obbligatorio per legge (art. 5 co. 1 bis D.Lgs 28/2010), le tariffe sono ridotte di un terzo.
 
IL CREDITO DI IMPOSTA ED ALTRE AGEVOLAZIONI
 Agevolazioni fiscali previste a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione:
«tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura» (art. 17, 2° comma, D.Lgs 28/2010)
«il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente» (art. 17, 3° comma, D.Lgs 28/2010)
«alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà» (art. 20, 1° comma, DLgs 28/2010)
 ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (art. 17, 5° comma, D.Lgs 28/2010) 

QUALE È IL COSTO PER LA PARTE ATTIVANTE SE LA PARTE INVITATA NON ADERISCE ALL’INVITO E L’ESPERIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE COSTITUISCE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 5 CO. 1 bis DEL D.LGS  N. 28/10 ?
Ove l'incontro non abbia luogo per rifiuto, espresso o tacito, dalla parte invitata ad aderire alla mediazione e/o qualora la parte invitata, pur avvertita, semplicemente non si presenti alla sessione di mediazione alla data fissata dal Responsabile dell’Organismo, il Mediatore nominato redigerà, a richiesta della parte attivante, un verbale di mancata partecipazione, senza ulteriori costi.
QUANDO PUÒ ESSERE FORMULATA LA PROPOSTA DA PARTE DEL MEDIATORE ?
Il Mediatore formula una proposta di conciliazione nell’ipotesi in cui le parti ne facciano concorde richiesta e sempre che disponga degli elementi necessari.
In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il Mediatore può non formulare la proposta anche se richiesta dalla parte presente.

QUANDO SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ?
Il procedimento si conclude:
nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.


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