INDICE
Art. 1 Applicazione del regolamento
Art. 2 Avvio della mediazione
Art. 3 Luogo della mediazione
Art. 4 Nomina del mediatore
Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
Art. 6 Presenza delle parti e loro rappresentanza
Art. 7 Incontri di mediazione e poteri del mediatore
Art. 8 Proposta del mediatore
Art. 9 Conclusione della mediazione
Art. 10 Riservatezza
Art. 11 Indennità
Art. 12 Responsabilità delle parti
Art. 13 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
Art. 14 Interpretazione e applicazione delle norme
Art. 15 Legge applicabile
Allegato I. Tariffe e Costi
ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ISMEDIA-ADR SRL (“ISMEDIA-ADR”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente.
Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrate da ISMEDIA-ADR in relazione a controversie nazionali.
In caso di sospensione o cancellazione di ISMEDIA-ADR dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando, presso le sedi di ISMEDIA-ADR anche in via telematica, l’istanza di avvio, secondo il modello predisposto dall’Organismo o altro documento equipollente che deve contenere:
- l’indicazione di ISMEDIA-ADR e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- il nome, i dati identificativi e i recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le comunicazioni;
-l’oggetto della lite;
-le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, ISMEDIA-ADR decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti.
2. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
3. ISMEDIA-ADR comunica alle parti l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. Tale comunicazione viene effettuata nei tempi di legge, tenute anche in considerazione eventuali esigenze logistiche dell’Organismo e delle parti. L’istante può farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
4. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 7 giorni antecedenti l’incontro. In ogni caso ISMEDIA-ADR ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
5. La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire anche telematicamente a condizione che il collegamento avvenga con altro organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia che dovrà garantire la segretezza e la riservatezza del procedimento, nonché l'identità dei soggetti che partecipano al procedimento. In questi casi, il verbale di conciliazione verrà redatto e sottoscritto con modalità (ad es. con firma digitale) idonee a garantirne la provenienza.
5 bis.Visto l’art.2 comma 5 del regolamento dell'Organismo ISMEDIA-ADR S.r.l.;
Visto l’art. 83 comma 20 bis del D.L. 17/03/2020 n.18 per come modificato in sede di conversione dalla L. 24/04/2020 n. 27 con decorrenza dei termini previsti dall’art. 36 D.L. 08/04/2020 n. 23;
Visto l’art. 20 comma 1bis del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82;
Considerato che al termine del periodo di sospensione disposto con l’art. 36 D.L. 08/04/2020 n. 23 sarà necessario riprendere l’attività prevista dal D. Lgs. 28/2011 con modalità tali da garantire il contenimento della emergenza pandemica da COVID-19 e pertanto occorrerà predisporre nuovi riti che permettano il collegamento da remoto delle parti in mediazione attuando così quanto già previsto nel regolamento dell’Organismo al comma 5 dell'art.2;
Considerato ancora che sino alla data del 30/06/2020 ed anche successivamente a tale periodo, lo svolgimento della mediazione potrà svolgersi a mezzo collegamento da remoto con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento;
Ritenuto che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica certificata o una firma elettronica avanzata, previa identificazione informatica del suo autore e la sua riconducibilità allo stesso in maniera manifesta e non equivoca;
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, l’Organismo di mediazione ed Arbitrato ISMEDIA-ADR S.r.l. con sede in Messina via Argentieri n. 21 a modifica ed integrazione del proprio regolamento, specifica che i procedimenti di mediazione, pendenti e sospesi a causa dell’emergenza sanitaria COVID 19, nonché i nuovi procedimenti potranno essere svolti a mezzo collegamento da remoto previo consenso di tutte le parti coinvolte; tale modalità viene prevista anche in via complementare alla modalità ordinaria con la presenza fisica presso la sede dell’Organismo anche di una sola delle parti, consentendo ad altre parti il collegamento in via telematica sempre con l’assistenza dei rispettivi legali, per come appresso specificato;
Gli incontri di mediazione presso l’Organismo ISMEDIA-ADR S.r.l. potranno svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28 mediante sistemi di videoconferenza sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS scelta dal Ministero della Giustizia per i procedimenti giudiziari con collegamento da remoto.
Nel caso di collegamento da remoto l’avvocato che dovrà sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente, collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione.
Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi con modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale anche ai fini della esecutività dell’accordo prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28
Copia del verbale così sottoscritto verrà trasmesso a mezzo posta certificata all’Organismo che provvederà alla sua custodia e ne rilascerà copia autentica firmata digitalmente ed inviata alle parti a mezzo posta certificata.
ART. 3 LUOGO DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si svolge presso le sedi di ISMEDIA-ADR. In alternativa, con il consenso di tutte le parti e del mediatore ISMEDIA-ADR può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più conveniente.
ART. 4 NOMINA DEL MEDIATORE
Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di ISMEDIA-ADR, consultabile su www.ismedia-adr.com, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
2. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista di ISMEDIA-ADR.
3. ISMEDIA-ADR si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
ART. 5 -INDIPENDENZA, IMPARZIALITÁ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali e/o impedimento, ISMEDIA-ADR può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro accreditato presso l'organismo.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, ISMEDIA-ADR provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.
4. Qualora la Mediazione sia svolta dal responsabile dell’Organismo, sulla sostituzione decide l'Amministratore di ISMEDIA-ADR.
ART. 6 PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. L’assistenza legale è disciplinata dalle norme di legge.
2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
3. In caso di impedimento della parte o del legale a partecipare al procedimento, la richiesta di differimento dell'incontro di mediazione dovrà pervenire almeno 24 ore prima della data fissata per lo stesso incontro.
ART. 7 INCONTRI DI MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati.
Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell’istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l’incontro, il procedimento si conclude con un verbale negativo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l’acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.
Con il consenso dell’Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all’incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori. Il mediatore tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura.
Le parti hanno diritto di accesso agli atti della Mediazione depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso ai propri atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.
Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
ART. 8 PROPOSTA DEL MEDIATORE
Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta.
In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore si riserva di non formulare alcuna proposta, anche se espressamente richiesto dalle parti presenti.
Il mediatore si riserva di non formulare alcuna proposta anche qualora gliene facciano concorde richiesta tutte le parti presenti in mediazione.
In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
ART. 9 CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. La Mediazione si considera conclusa quando:
- le parti hanno conciliato la controversia;
- non vi è la possibilità di conciliare la lite;
- sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e ISMEDIA-ADR.
2. Della conclusione del procedimento si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti, degli avvocati e dal mediatore, che ne certifica l’autografia. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
3. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia.
ART. 10 RISERVATEZZA
Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
Il mediatore designato nella procedura, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all’interno di ISMEDIA-ADR non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
- ammissioni fatte dalla controparte;
- la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.
L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
- tutte le parti consentono a derogarvi;
- sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
- esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
- esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile a causa del suo utilizzo nell’ambito della Mediazione.
ART. 11 INDENNITÁ
Salvo diverso accordo, le indennità della Mediazione da corrispondere ad ISMEDIA-ADR, inclusive del compenso del mediatore, sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura.
Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
In il consenso delle parti e di ISMEDIA-ADR, l’indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.
Qualora la Mediazione si svolga in una città ove non vi è una sede di ISMEDIA-ADR SRL, in aggiunta alle spese di trasferta del mediatore saranno a carico delle parti i costi per l’affitto di eventuali locali e attrezzature.
Sono in ogni caso dovuti i costi amministrativi e logistici per la gestione della procedura.
ART. 12 RESPONSABILITÁ DELLE PARTI
È di competenza esclusiva delle parti verificare:
- l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
- il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
- le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
- l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
- i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
- ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
ART. 13 RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.
ART. 14 INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME
Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da ISMEDIA-ADR.
ART. 15 LEGGE APPLICABILE
La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.
Allegato I – TARIFFE E COSTI
PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Per il corretto svolgimento della procedura, non oltre i 7 giorni antecedenti la data dell’incontro le parti dovranno possibilmente far pervenire tramite pec all’indirizzo di posta certificata Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo." style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single"> Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., oppure al numero di fax -1782745226- quanto segue:
Partecipanti alla mediazione. I nominativi delle persone che saranno presenti per ciascuna parte con specifica indicazione, in caso di rappresentanza, del mandato o della procura che conferisca loro il potere di sottoscrivere il verbale di conciliazione. Alle persone fisiche è richiesto di essere presenti personalmente, salvo casi eccezionali.
Memorie e documenti. Per consentire al mediatore un’adeguata preparazione, ciascuna parte è invitata a depositare una breve memoria riassuntiva dei fatti e delle richieste, ed eventuale altra documentazione ritenuta rilevante.
Costi amministrativi e logistici. Attestazione dell’avvenuto pagamento dei costi amministrativi e logistici, dovuti da ciascuna parte per la gestione della procedura: € 40,00 + IVA per le liti di valore fino a € 250.000 o € 80,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 250.000;
Spese vive documentate (ad es. raccomandata a/r di convocazione ovvero la sala di mediazione presso altra sede concordata tra tutte le parti e l’organismo) per ciascuna parte convocata, a carico della sola dalla parte istante, salvo la notifica tramite PEC o fax.
In ogni caso, la rinuncia espressa dalla parte istante alla procedura di mediazione non comporta il rimborso dei costi della procedura. Nessun esborso di altro tipo è dovuto se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro informativo senza dare avvio alla procedura.
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE
Qualora le Parti e il Mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro informativo è dovuta da ciascuna parte l’indennità di mediazione sulla base delle tariffe determinate a norma della tabella A dell’art. 16 c.4 del D.M. 18/10/2010 n. 180 con le riduzioni stabilite dalla legge per le materie previste dall’art. 5 D.lgs. n.28/2010, tale indennità si applicano anche per le mediazioni volontarie
L’indennità di mediazione per ogni scaglione di riferimento subirà l’aumento del 25% per ciascuna parte in caso di esito positivo della procedura
2. L’ammontare dell’indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti, rilevata dalla controparte prima di aderire alla procedura, ISMEDIA-ADR decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle Parti.
3. Qualora gli incontri si svolgano in una città ove non vi è una sede di ISMEDIA-ADR, con il loro consenso preventivo saranno a carico delle parti eventuali spese di trasferta del mediatore e i costi per l'affitto dei locali per lo svolgimento degli incontri.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’indennità per il proseguimento della mediazione deve essere corrisposta per intero entro 5 giorni successivi al primo incontro, ed è condizione per la prosecuzione della procedura.
Il pagamento può essere effettuato:
a) in contanti o POS o assegno presso la Segreteria dell'Organismo;
b) mediante bonifico bancario intestato a: ISMEDIA-ADR SRL sul c/c IBAN: IT58G0513216500817570259614
Causale: Nominativo parte e n° di protocollo della procedura di mediazione.
L’eventuale parte di indennità non versata prima degli incontri successivi, insieme agli eventuali aumenti, deve essere corrisposta al termine della procedura, anche tramite POS o assegno. L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di conciliazione, positivo o negativo. Tutti gli esborsi non previsti dall’art. 16 del D.M. n. 180/2010 e succ. mod. e diversi dai costi amministrativi e logistici sono da ritenersi aggiuntivi.
CREDITO D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI
In base al D. Lgs. n. 28/2010, e s.m.i., in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000,00.