La L. 9 agosto 2013 n. 98, ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'obbligatorietà della Mediazione quale condizione di procedibilità per l'esperimento delle azioni giudiziarie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/10.
Dallo scorso 20 settembre, quindi, prima di poter attivare un giudizio in sede civile, è obbligatorio esperire preventivamente un tentativo di conciliazione presso un Organismo accreditato dal Ministero della Giustizia.
Le osservazioni e le critiche mosse alla normativa precedente, hanno fatto sì che il nuovo intervento legislativo abbia reso l'istituto della mediazione maggiormente vantaggioso per il cittadino, consentendogli di valutare, in occasione di un primo incontro informativo e al solo minimo costo delle spese di avvio della procedura, l'opportunità di procedere nell'iter conciliativo ovvero di rinunciarvi e ricorrere all'azione giudiziale.
La ratio della legge è quella di offrire al privato ed alle imprese la possibilità di definire le proprie controversie in materia civile e commerciale attraverso un istituto, la mediazione appunto, che non solo assicura una durata certa (non oltre tre mesi, a fronte della durata indefinita del processo civile), ma ha altresì il vantaggio di condurre ad una conclusione concordata tra le parti, senza alcuna pronuncia imposta alle parti stesse (a fronte, invece, della sentenza resa nel giudizio civile, che spesso non soddisfa nessuno dei contendenti).
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